IL DECRETO SALVINI ALLA PROVA DELLA COSTITUZIONE

Costituisce inderogabile principio costituzionale la conformità della legge italiana alle norme di diritto internazionale; in particolare  l’ art. 10 della Costituzione Italiana stabilisce che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. ll DL 04.10.18 n. 113, noto come decreto Salvini, con l’ art. 1 ha abrogato, tra le forme di protezione del cittadino straniero richiedente asilo, la possibilità del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari,  prevedendo altre e diverse forme di permesso di soggiorno, quali il permesso per calamità, il permesso per cure mediche, il permesso per atti di particolare valore civile; così facendo si è voluto abrogare una previsione di carattere generale e pertanto ampiamente applicata per introdurre istituti di stretta applicazione. Ciò è in palese violazione del dettato costituzionale su richiamato; invero l’ art 6 c.4  della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.08 prevede la possibilità per gli Stati membri di “rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo”. E’ del tutto evidente che la previsione del nuovo decreto, che abolisce il permesso per motivi umanitari, è difforme dalla previsione europea, dapprima correttamente recepita dall’ ordinamento italiano e adesso abrogata, in chiaro dispregio del dettato costituzionale. Nè la locuzione “di altra natura” può giustificare la sostituzione dell’ abrogato permesso umanitario con i novelli  casi speciali di permesso prima citati, in primo luogo perchè adottati in mera sostituzione, in secondo luogo perchè non rientrano nella ratio di previsione della citata norma europea. E’ pertanto arduo che il Decreto Salvini superi il vaglio della Corte Costituzionale: CIDU Aps sarà in prima linea per la sua declaratoria di incostituzionalità.